Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nell'Aeronautica militare, per il 2020.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 800
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 83 del 18/10/2019
Scadenza Concorso: 00/00/0000
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando
logistico dell'Aeronautica militare, recante «Standardizzazione ed
unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche
del personale militare dell'Aeronautica, e del personale dei Corpi
dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015,
concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare e
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa -
Ispettorato generale della Sanità Militare, recante «modalità
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2020;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2019 del 16 settembre 2019 dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica, contenente gli elementi di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il
2020, di ottocento VFP 1 nell'Aeronautica militare;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante
«Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle
prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, vigente in materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390, concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2020 è indetto un bando di reclutamento
nell'Aeronautica Militare di ottocento VFP 1, di cui:
a) settecentosessanta «ordinari» per categorie varie che
saranno assegnate dalla Forza armata;
b) trenta per il settore d'impiego «incursori».
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2020, per i
primi quattrocento candidati idonei utilmente classificati nella
graduatoria di merito per «VFP 1 ordinari»;
2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2020, per i
secondi quattrocento candidati idonei utilmente classificati nella
graduatoria di merito, di cui trecentosettanta posti per «VFP 1
ordinari» e trenta per il settore d'impiego «incursori».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22
ottobre 2019 al 20 novembre 2019, per i nati dal 20 novembre 1994 al
20 novembre 2001, estremi compresi.
3. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti
categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti
dell'Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani dei Militari di
Carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
Militare; assistiti dell'Opera Nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in
servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine di graduatoria.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine
previsto, secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. I candidati che intendano concorrere per il settore d'impiego
«VFP 1 incursori» possono esprimere tale gradimento in sede di
presentazione della domanda, accettando di sottoporsi alle selezioni
comuni per il rilascio dell'idoneità quale «VFP 1 ordinario» e
proseguendo l'iter selettivo specifico previsto per il settore
«incursori». Qualora idonei vincitori per il settore d'impiego
«incursori», saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali
VFP 1 «ordinari» ma inidonei per il settore «incursori», ovvero
idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella
graduatoria generale VFP 1 «ordinari» di cui al successivo art. 6,
lettera d) e assegnati, se vincitori, a detto settore d'impiego.
6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa
(www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.