Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 8000
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 22 del 16/03/2018
Scadenza Concorso: 00/00/0000
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21
dicembre 2017 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018, con il quale
è stato indetto, per il 2018, il bando per il reclutamento
di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito;
Vista la proposte di modifica al bando presentate dal I Reparto
della Direzione generale per il personale militare;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del
21 dicembre 2017 è cosi' sostituito:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e 2 fatta
eccezione per quelli relativi:
all'idoneità psico-fisica e attitudinale e all'efficienza
fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonchè per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande
nonchè l'effettivo possesso dei titoli rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione
valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e
formazione:
per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie;
per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie;
g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di merito non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell'allegato A al presente bando;
l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso
i suddetti Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi può
avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneità alle prove di efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice:
per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie di
merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei
candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di cui alla
precedente lettera i);
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.