Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego polizia scientifica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 54 del 08/07/2022
Scadenza Concorso: 07/08/2022
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
l'art. 25, comma 1, lettera a), che prevede che l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato avvenga, tra l'altro, mediante pubblico concorso per titoli ed
esami, in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore
al cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, e l'art. 25-bis, che ne detta la disciplina;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l'art. 8, che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare,
gli articoli 24 e 26;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e
seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi, e i
relativi atti attuativi;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e l'art. 37 sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per
l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa» e, in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante
«Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma
5, il quale dispone, tra l'altro, che fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 25-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, nonchè
l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e
13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti», e, in particolare, l'art. 55, comma 2, che
individua i titoli di studio richiesti per la figura professionale
del perito industriale, nonchè le disposizioni transitorie di cui
all'art. 8, comma 3, con la connessa Tabella A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato» e, in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso
ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in
particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 maggio 2021,
recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del
personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi
dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la Tabella 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
novembre 2021, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, che annovera, tra i
requisiti previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la
nomina a vice ispettore tecnico, titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado che consentono l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario da specificarsi in sede di
bando di concorso a norma del successivo comma 5, nonchè, ove sia
prevista dalla legge, l'abilitazione professionale, tutti attinenti
all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il
quale si concorre;
Rilevato che, a norma dell'art. 1-septies del citato
decreto-legge n. 42 del 2016, ha avuto avvio un'evoluzione
dell'ordinamento generale della figura professionale del perito
industriale, che riserva, a regime, l'esercizio della professione
specifica ai possessori della conferente laurea triennale;
Rilevato in particolare, con riferimento al settore di impiego
polizia scientifica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia
di Stato, che l'art. 1 della legge n. 17 del 1990, come modificato
dal citato decreto-legge n. 42 del 2016, prevede che il titolo di
«Perito industriale» spetti a coloro che siano in possesso della
laurea di cui al citato art. 55, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;
Considerato che la predetta evoluzione normativa qualifica
ulteriormente i requisiti culturali e professionali di cui all'art.
25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982, in coerenza con l'inquadramento
professionale previsto per gli appartenenti al ruolo degli ispettori
del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica,
con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai sensi del
relativo art. 24, richiedono una preparazione professionale
specialistica nel settore di impiego considerato;
Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere aperto, oltre che ai possessori dei titoli di studio del
livello indicato dal citato art. 25-bis, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, anche agli
interessati che abbiano conseguito ulteriori, pertinenti titoli di
studio di ordine superiore, secondo il consolidato principio
dell'assorbimento del titolo di studio inferiore in quello superiore;
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica
del settore di impiego polizia scientifica;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di dodici posti
disponibili nell'organico del predetto settore di impiego polizia
scientifica;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore di impiego
polizia scientifica.
2. I posti complessivi di cui al comma 1 sono cosi' ripartiti:
a) quattro posti per il profilo chimico-biologico, di cui n. 1
riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti
tecnici, in possesso dei requisiti specificati nel successivo art. 3,
ad eccezione del limite di età di cui al relativo comma 1, lettera
d);
b) sei posti per profilo elettronico-informatico, di cui n. 1
riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti
tecnici, in possesso dei requisiti specificati nel successivo art. 3,
ad eccezione del limite di età di cui al relativo comma 1, lettera
d);
c) due posti per il profilo balistico.
3. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione
per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.