Concorso Ministero Dell'interno

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della Polizia di Stato.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 45
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 92 del 22/11/2022
Scadenza Concorso: 22/12/2022

Bando Completo

IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia», e, in particolare, l'art. 8, che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare,
l'art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel quale è previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico,
per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per
l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa» e, in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Delega al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro», e in particolare l'art. 19, che riconosce la
specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
lettera ttt-ter), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino
al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti ai ruoli della
Polizia di Stato, e l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater,
7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»» e, in particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo n. 334 del 2000;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni all
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identità
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2022,
recante «Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto
di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art.
16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15», ed, in particolare, l'art.
6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi
di riservatezza del personale o di terzi;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998,
recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla
normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale» e, in particolare, la Tabella B;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1998,
recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale» e, in particolare, l'Allegato;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi
di laurea magistrale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei
funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di
polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
stato»;
Visto il proprio decreto del 31 ottobre 2022 recante
determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la
presente procedura, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza datato 17
luglio 2018;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di quarantacinque medici della
Polizia di Stato;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione di quarantacinque medici della carriera dei medici della
Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3, da assegnare secondo il seguente
piano di distribuzione delle sedi di servizio:
a) Abbasanta (OR): un posto;
b) Alessandria: un posto;
c) Ancona: un posto;
d) Ascoli Piceno: un posto;
e) Bologna: un posto;
f) Brescia: due posti;
g) Caserta: un posto;
h) Cosenza: un posto;
i) Firenze: un posto;
j) Genova: tre posti;
k) La Spezia: due posti;
l) Livorno: un posto;
m) Lucca: un posto;
n) Macerata: un posto;
o) Milano: un posto;
p) Modena: un posto;
q) Napoli: sei posti;
r) Padova: due posti;
s) Piacenza: un posto;
t) Pisa: un posto;
u) Potenza: un posto;
v) Reggio Calabria: un posto;
w) Salerno: un posto;
x) Savona: un posto;
y) Terni: un posto;
z) Torino: due posti;
aa) Trieste: tre posti;
bb) Varese: un posto;
cc) Venezia: tre posti;
dd) Vibo Valentia: un posto;
2. Nell'ambito dei quarantacinque posti di cui al comma 1, cinque
posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici -
settore sanitario, nonchè del ruolo direttivo tecnico - settore
sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e
cinque posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato
con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del
medesimo articolo.