Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quaranta Allievi all'8° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 34 del 29/04/2016
Scadenza Concorso: 30/05/2016
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'Ordinamento Militare e successive modifiche e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni», e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2015);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017;
Vista la lettera n. M_D E0012000 0189678 del 12 novembre 2015 con
la quale il I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale
dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno
2015 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 40
(quaranta) Allievi all'8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma
Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri,
del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0070017 del 13 aprile
2016 con la quale il I Reparto Affari Giuridici ed Economici del
Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, in sede di
coordinazione del presente bando, ha chiesto, tra l'altro, di
rimodulare la ripartizione dei posti a concorso prevedendo n. 6 (sei)
posti per psichiatri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
Generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria
esigenza della Forza Armata di disporre di personale qualificato da
impiegare, dopo la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, in
attività che richiedono elevata professionalità, prevedere che al
concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a
partecipare solo candidati in possesso di specifiche lauree
magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali;
Ritenuto opportuno prevedere che alla prova concorsuale
successiva alla prova di cultura venga ammesso un numero di
concorrenti pari a dieci volte quello previsto per ogni specifico
indirizzo di studio più eventuali pari merito, allo scopo di
garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli
articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo 66/2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
rubricato «Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», 51, comma 8, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'età,
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessità di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificità quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo 66/2010 con
esclusione dell'applicabilità di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per
il Personale Militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 40 (quaranta) Allievi all'8° corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario
dell'Esercito cosi' ripartiti:
per il Corpo degli Ingegneri: n. 15 (quindici) posti di cui:
a) n. 1 (uno) posto per laureati in Biologia (LM 6);
b) n. 1 (uno) posto per laureati in Fisica (LM 17);
c) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria aeronautica
(LM 20);
d) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria biomedica (LM
21);
e) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente
e il territorio (LM 35);
f) n. 1 (uno) posti per laureati in Ingegneria delle
telecomunicazioni (LM 27);
g) n. 1 (uno) posti per laureati in Ingegneria elettronica
(LM 29);
h) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria informatica
(LM 32);
i) n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria civile (LM
23), con abilitazione all'esercizio della professione;
j) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria
edile/Architettura (LM 4), con abilitazione all'esercizio della
professione;
k) n. 2 (due) posti per laureati in Scienze chimiche (LM 54);
per il Corpo di Commissariato: n. 11 (undici) posti di cui:
l) n. 4 (quattro) posti per laureati in Giurisprudenza
(LGM/01);
m) n. 4 (quattro) posti per laureati in Scienze dell'economia
(LM 56);
n) n. 3 (tre) posti per laureati in Scienze economico
aziendali (LM 77);
per il Corpo Sanitario: n. 14 (quattordici) posti di cui:
o) n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina e chirurgia
(LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione;
p) n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina veterinaria
(LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione;
q) n. 6 (sei) posti per laureati in medicina e chirurgia (LM
41), con abilitazione all'esercizio della professione e con
specializzazione in psichiatria.
2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonchè nel sito www.difesa.it/concorsi.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà dato avviso, definendone le modalità, nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonchè nel sito www.persomil.difesa.it.