Concorso Pubblico Per 49 Ufficiali Nell'esercito Italiano

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi quarantanove sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Esercito.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 49
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 82 del 14/10/2022
Scadenza Concorso: 13/11/2022

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Armi, corpi, ruoli,
categorie e specialità ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il Titolo II del Libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il Titolo II del Libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze amate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove
selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016,
dell'Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal codice stesso;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei
confronti del personale militare in servizio in possesso
dell'idoneità incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018,
recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e
1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma 1 dell'art.
656 e il comma 1-qunques dell'art. 2196-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»
introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020,
recante «Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei
ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi del
decreto legislativo 27 dicembre 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024.» (Legge di Bilancio 2022);
Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
REG2021 0225933 del 7 dicembre 2021, concernente i reclutamenti
autorizzati per l'anno 2022;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D
AE1C1B2 REG2022 0267584 del 10 agosto 2022, con la quale è stato
chiesto di indire il concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n.
3226, concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di quarantasei sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con
riserva di sette posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di
ventitrè posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli,
con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei volontari in servizio permanente;
b) concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con
riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai
concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it, che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per gli interessati, nonchè nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa
amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione generale per il personale militare si riserva
altresi' la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.