Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitrè tenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito - Anno 2021.
Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 23
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 96 del 03/12/2021
Scadenza Concorso: 02/01/2022
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
Codice, fino alla loro sostituzione;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visti il comma 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e 1-ter
dell'art. 640 e il comma 4 dell'art. 678 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento
militare» introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.
173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1,
commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0104817 del 3 giugno 2021
dello Stato maggiore della difesa, concernente l'entità dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)»;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 259 recante «Misure per la
funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedura concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0190183 del 23 settembre
2021, con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2021 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di
ventitrè tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito, di cui tre dell'Arma dei trasporti e dei materiali,
undici del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e tre del
Corpo di commissariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito:
a) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo dell'Arma
dei trasporti e dei materiali dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
2) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33).
b) concorso per la nomina di undici tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20)
ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20);
2) un posto per laureati in ingegneria delle
telecomunicazioni (LM 27);
3) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29);
4) un posto per laureati in ingegneria informatica (LM 32),
informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66);
5) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33);
6) quattro posti per laureati in ingegneria civile (LM 23),
ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria
edile/architettura (LM 4) con abilitazione all'esercizio della
professione;
7) due posti per laureati in scienze chimiche (LM 54).
c) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) quattro posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41)
con abilitazione all'esercizio della professione;
2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
3) un posto per laureati in farmacia e farmacia industriale
(LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione.
d) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo normale del
Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01);
2) un posto per laureati in scienze dell'economia (LM 56)
ovvero scienze economico-aziendali (LM 77).
I possessori dei titoli di studio richiesti per i posti di cui
alla lettera a), numeri 1) e 2) e alla lettera b) numeri 3) e 5)
possono presentare domanda o per l'Arma dei trasporti e materiali
ovvero per il Corpo degli ingegneri. Non è possibile concorrere
contemporaneamente per entrambi i menzionati canali reclutativi.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del
ruolo normale.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'amministrazione ne darà immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonchè nel sito
www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari.
5. Nel caso in cui l'amministrazione medesima eserciti la
potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non
sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali
spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.
6. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 6, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti
gli interessati, nonchè nel sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari.