Concorso Per 101 Allievi Ufficiali Nell'esercito Italiano

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario - Anno 2021.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 101
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 73 del 14/09/2021
Scadenza Concorso: 14/10/2021

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizione legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni», e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice stesso;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022» (Legge di bilancio 2020);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 in data 19 giugno
2019 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l'entità dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2020;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0072294 del 28 aprile
2020 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del
Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2020 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di
sessanta allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri,
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0135637 del 1° luglio
2021 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del
Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di
incrementare da sessanta a centouno i posti di cui al sopracitato
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi
all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario
del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di
commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0123537 in data 2 luglio
2021 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l'entità dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021, con la quale è stata
autorizzata l'elevazione delle entità del reclutamento degli allievi
ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario
cosi' ripartiti:
per il Corpo degli ingegneri: sessantasei posti di cui:
a) tre posti per laureati in ingegneria aerospaziale e
astronautica (LM 20);
b) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20);
c) cinque posti per laureati in ingegneria delle
comunicazioni (LM 27);
d) dieci posti per laureati in ingegneria elettronica
(LM-29);
e) un posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28);
f) sette posti per laureati in informatica (LM 18),
ingegneria informatica (LM 32) ovvero in sicurezza informatica (LM
66);
g) quattro posti per laureati in ingegneria meccanica (LM
33);
h) quattordici posti per laureati in ingegneria civile (LM
23), con abilitazione all'esercizio della professione;
i) quindici posti per laureati in architettura e ingegneria
edile-architettura (LM 4), con abilitazione all'esercizio della
professione;
j) tre posti per laureati in scienze chimiche (LM 54);
k) uno posto per laureati in scienze e tecnologie geologiche
(LM 74);
l) due posti per laureati in ingegneria per l'ambiente e il
territorio (LM 35);
per il Corpo di commissariato: quindici posti di cui:
m) quattro posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01);
n) undici posti per laureati in scienze dell'economia (LM
56);
per il Corpo sanitario: venti posti di cui:
o) tredici posti per laureati in medicina e chirurgia (LM
41), con abilitazione all'esercizio della professione;
p) cinque posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42),
con abilitazione all'esercizio della professione;
q) due posti per laureati in farmacia e farmacia industriale
(LM 13).
2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facoltà,
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili nè prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonchè nel sito www.difesa.it/concorsi
4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potestà di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sarà dato avviso, definendone le modalità, nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati,
nonchè nel sito www.difesa.it/concorsi