Concorso Ministero Della Giustizia

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di centocinquanta posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, per il profilo di funzionario giudiziario, area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria - ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 150
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 93 del 27/11/2020
Scadenza Concorso: 27/12/2020

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui
sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1, che introduce
l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni
dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017,
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale
non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonchè
individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma
2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161», che prevede,
quale requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo di funzionario
giudiziario: «Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea
(vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua
straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche di office automation più diffuse»;
Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante
«Modalità di assunzione del personale amministrativo non
dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»;
Visti gli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1,
lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20
ottobre 2016, come modificato dai successivi decreti del 21 aprile
2017 e del 31 gennaio 2018;
Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerate complessivamente le rilevantissime vacanze nelle
dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione
giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 43.464
unità) e, nella specie, quelle, ancora più gravi, relative al
profilo professionale di funzionario giudiziario nei Distretti di
Torino (pari al 35,70%, con 281 dipendenti in servizio rispetto a una
pianta organica di 437 unità), Milano (pari al 36,90%, con 371
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 588 unità),
Brescia (pari al 35,84%, con 111 dipendenti in servizio rispetto a
una pianta organica di 173 unità), Venezia (pari al 41,46%, con 216
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 369 unità),
Bologna (pari al 38,04%, con 215 dipendenti in servizio rispetto a
una pianta organica di 347 unità);
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile
tempestività dell'attività di reclutamento, onde scongiurare -
unitamente alle altre procedure assunzionali, in atto o già
pianificate, relative ad altri profili professionali - il concreto
pericolo di paralisi dell'attività giudiziaria conseguente alle
eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si rende
assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplificate
previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252;
Visto, in particolare, l'art. 252 (rubricato «Misure urgenti per
lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della
giustizia»), commi 1, lettera b), 2, 3, 8 e 9, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra
evidenziate e nel più ampio panorama delle complessive ed articolate
misure di contrasto alla pandemia in atto, prevede - per il
reclutamento delle 150 unità di personale amministrativo di Area
III/F1 residue rispetto a quanto previsto e finanziato dagli articoli
3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 e in
deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far
fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che
hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna
- lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima valutazione
dei titoli e la formazione di un'apposita graduatoria preliminare, su
base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova
orale dei candidati utilmente ivi collocati;
Ritenuto che, onde garantire l'assoluta trasparenza della prova
orale, i candidati chiamati a sostenere quest'ultima saranno
esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto competente
ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale e della Tabella
A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del
suddetto codice (salvo quanto necessario per l'assenza nella presente
procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario
formati automaticamente da apposito programma informatico
insuscettibile di interferenze esterne;
Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle
Autorità competenti, l'Amministrazione porrà in essere ogni misura
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto;
Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo,
quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonchè ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali;
Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la
copertura dei posti in detta regione»;
Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle
unità di personale di cui al presente bando di concorso;
Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data,
nell'elenco del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli
ambiti territoriali di riferimento, unità che rispondono al
fabbisogno di professionalità ricercato, fermo restando che la
verifica delle possibilità di assegnazione del personale collocato
in disponibilità e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerata l'intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su
base distrettuale, per il reclutamento di complessive centocinquanta
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo di funzionario giudiziario, da inquadrare nell'Area
funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d'Aosta, di cui:
Codice BO - Distretto della Corte di appello di Bologna
- trentadue unità;
Codice BS - Distretto della Corte di appello di Brescia -
tredici unità;
Codice MI - Distretto della Corte di appello di Milano -
quarantaquattro unità;
Codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino - trenta
unità;
Codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia -
trentuno unità.
2. Il candidato potrà presentare domanda per uno solo dei codici
di concorso indicati al comma 1.
3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonchè agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale
del trenta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto.
5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonchè i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti
relativi a ciascun profilo.