Concorso Ministero Della Giustizia

Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso:
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 42 del 27/05/2022
Scadenza Concorso: 26/06/2022

Bando Completo

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento Giudiziario»;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17
concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei
provvedimenti»;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante «Istituzione del
giudice di pace»;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo
per la riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante
«Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e
di vice-procuratore onorario;
Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1,
commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni
ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;
Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 116
del 2017, che prevede l'espletamento di procedure valutative per la
conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in
servizio e che le misure organizzative necessarie per l'espletamento
delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura;
Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo
cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e
telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022,
pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022
- Anno CXLIII, numero 7;
Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art.
29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che
sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con
delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024;
Viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura nelle sedute del 20 aprile 2022 e dell'11 maggio 2022,
mediante le quali il Consiglio ha approvato, in conformità a quanto
disposto dal decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nel B.U.
del Ministero della giustizia del 15 aprile 2022, la circolare
recante «Procedura di valutazione per la conferma nell'incarico dei
magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato
oltre 16 anni di servizio»

Decreta:

Art. 1

Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari

I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e non ancora cessati
dall'incarico alla data della scadenza del termine per la
presentazione della domanda possono essere confermati a domanda sino
al compimento del settantesimo anno di età.