Concorso Ministero Della Giustizia

Concorsi pubblici, per esame e titoli, per il reclutamento di complessivi millequattrocentosettantanove allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Regione: Lazio
Provincia: Roma
Posti a Concorso: 1479
Fonte: Gazzetta Ufficiale - "Concorsi ed esami" num. 89 del 09/11/2021
Scadenza Concorso: 09/12/2021

Bando Completo

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonchè
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di
posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo,
nonchè di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'articolo 8 concernente l'invio, esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell'ordinamento militare» che prevede per la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite di età
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale
per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 703 che prevede,
al comma 1, lettera d), che per l'accesso alla carriera iniziale del
Corpo di polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili
è riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione di
coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'articolo 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
«Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica
all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanità militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di
efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le
modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento
dell'efficienza fisica, ai sensi dell'art. 86, comma 1bis, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal
citato decreto legislativo n. 172/2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della Pubblica Amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 179 del 17 luglio 2020,
adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge
n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett.
a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e
delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Attesa la necessità di bandire due distinti concorsi pubblici
per il reclutamento, complessivamente, di 1479 allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di
innovazione tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di
millequattrocentosettantanove allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) Concorso pubblico, per esame e titoli, a 887 posti (665
uomini; 222 donne), riservato:
- ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al
termine della ferma annuale;
- ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o in congedo;
b) Concorso pubblico, per esame, a 592 posti (444 uomini; 148
donne), aperto ai cittadini italiani.
Numero due posti (un uomo; una donna) sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
previsto dall'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della
provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno
devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei,
saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla
lettera b), secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di
merito, maschile e femminile.
3. All'atto della presentazione della domanda con le modalità di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.
4. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonchè le connesse
attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili,
nonchè in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2021 - 2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».